Titolo 1
REGOLAMENTO RELATIVO AI SOCI DELL’ACCADEMIA
Art 1
1 100 soci effettivi costituenti l’Accademia (art 4 dello Statuto) sono assegnati per metà alla Classe di Scienze e per l’altra metà alla Classe di Lettere. Similmente sono ripartiti i 100 soci corrispondenti.
Art. 2
La divisione di una Classe in Sezioni (art 9 dello Statuto) secondo i vari rami degli studi scientifici e letterari può essere proposta nell’ambito delle riunioni di Classe, deve essere deliberata dalla Classe stessa a maggioranza dei soci presenti ed approvata dal Consiglio Direttivo. Analoga procedura si deve seguire quando si giudichi opportuno sopprimere una Sezione già esistente.
Art. 3
Le Sezioni, ove siano costituite, sono rette da un Presidente o da un Segretario nominati dal Presidente dell’Accademia. Il Presidente di una Sezione ne dirige i lavori; il Segretario dirama gli inviti alle sedute e ne redige i verbali per rimetterli al Segretario generale.
Art. 4
Ogni Sezione può adunarsi separatamente ogni volta che il suo Presidente lo giudichi opportuno, previo accordo con il Segretario generale.
Art. 5
Gli elenchi dei soci onorari, effettivi e corrispondenti potranno essere pubblicati annualmente. Non saranno oggetto di pubblicazione gli elenchi dei soci benemeriti e dei soci soprannumerari. Gli elenchi dei Soci soprannumerari e dei benemeriti, depositati in Segreteria, sono consultabili a seguito di richiesta presentata al Consiglio Direttivo ed approvata dallo stesso.
Art. 6
Ogni Socio effettivo e corrispondente è tenuto al pagamento di una quota annua determinata anno per anno dal Consiglio Direttivo. Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 7
I Soci effettivi e corrispondenti possono essere inseriti nella rispettiva categoria dei soprannumerari su loro esplicita richiesta (art. 5) fatta pervenire al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può altresì inserire nella categoria dei soprannumerari i soci morosi (sia effettivi che corrispondenti), alla scadenza del terzo anno di mancato pagamento della quota annuale. Una eventuale richiesta di permanenza o di reintegro nella propria categoria di appartenenza potrà essere accettata solo a seguito del pagamento di tutte le annualità arretrate.
I Soci Soprannumerari non sono tenuti al pagamento della quota annua, non partecipano alle Assemblee ed alle votazioni e non concorrono a determinare il numero massimo dei soci effettivi o corrispondenti dell’Accademia.
Art. 8
I soci effettivi che vengano nominati Onorari mantengono inalterato il diritto di partecipare alle Assemblee e di esprimere un loro voto. Tali soci contano per il raggiungimento dei quorum solo se partecipano alle votazioni.
Art. 9
Viene istituito l’elenco de: “Gli Amici dell’Accademia”. In tale elenco potranno essere inseriti dal Consiglio Direttivo studiosi delle discipline scientifiche e letterarie (segnalati da almeno due Accademici) e persone che dimostrino interesse verso le attività culturali dell’Accademia.
Gli Amici non hanno nessun dovere nei confronti dell’Accademia e non sono soggetti al pagamento di quote associative di alcun genere ma saranno inseriti in particolari liste di posta elettronica attraverso le quali riceveranno tutte le informazioni relative alle attività culturali dell’Accademia quali conferenze, eventi e sedute pubbliche nonché degli aggiornamenti della biblioteca.
Titolo 2
Regolamento delle Commissioni dell’Accademia
Norme generali
Art. 1
Per lo svolgimento di particolari attività l’Accademia può istituire commissioni che svolgono funzioni di consulenza nei confronti del Consiglio Direttivo oppure, qualora siano designate da una Classe, nei confronti dell’Assemblea della rispettiva Classe. Le proposte formulate dalle commissioni possono diventare esecutive soltanto dopo la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo, o della Classe, che ne stabilisce le modalità di realizzazione.
Art. 2
Sono Commissioni permanenti dell’Accademia quelle che sovrintendono alla biblioteca e alle pubblicazioni.
Art. 3
Le Commissioni permanenti sono nominate dal Consiglio Direttivo per la durata dello stesso Consiglio Direttivo e la loro composizione è stabilita dal Consiglio Direttivo, sentite le proposte formulate dai Presidenti di Classe.
Art. 4
Le Commissioni Permanenti sono presiedute dai Vicepresidenti e del Bibliotecario o da loro delegati. Possono quindi far parte delle Commissioni permanenti anche i membri del Consiglio Direttivo
Art. 5
Qualora nel corso del triennio si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza in seno ad una commissione, il Consiglio Direttivo provvede ad integrarla.
Art. 6
Le Commissioni permanenti sono convocate dal Presidente della Commissione o in caso di necessità, dal Presidente dell’Accademia. Il Presidente dell’Accademia può intervenire personalmente (o delegando il Vicepresidente) a qualsiasi riunione delle Commissioni.
Art. 7
Le riunioni delle Commissioni sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti; le proposte sono deliberate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Art. 8
Le Commissioni permanenti possono invitare alle loro riunioni altri soci dell’Accademia, che vi prendono parte senza diritto di voto.
Art. 9
Le Commissioni permanenti possono procedere ad audizioni di persone estranee all’Accademia.
Art. 10
Il Consiglio direttivo può nominare commissioni ad hoc, stabilendone la composizione, i compiti e la durata del mandato.
commissione per la biblioteca
Art. 1
La Commissione per la Biblioteca ha il compito di sovraintendere alla conservazione ed alla catalogazione del patrimonio librario dell’Accademia nonché all’acquisizione di nuovo materiale librario.
Art. 2
La Commissione stabilisce i criteri a cui deve attenersi il personale (anche a contratto) addetto alla biblioteca.
Art. 3
La Commissione sovraintende alla redazione ed all’applicazione del regolamento interno della Biblioteca e propone che entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Art 4
Al termine di ogni anno accademico la Commissione presenta al Consiglio Direttivo una relazione scritta sullo stato della biblioteca, formulando altresì proposte e suggerimenti su tutte le questioni di sua competenza.
Commissione per le pubblicazioni
Art. 1
La commissione per le pubblicazioni ha il compito di sovraintendere alla pubblicazione dell’Annuario, degli Atti e delle Memorie dell’Accademia nonché di ogni altro volume o opuscolo edito dall’Accademia, proponendone i criteri formali ed assicurando la tempestività della pubblicazione.
Art. 2
La commissione coordina il lavoro della redazione che provvede a verificare la correttezza redazionale dei testi e, ove necessario, ne richiede la modifica formale all’autore.
Art. 3
La Commissione redige il regolamento delle pubblicazioni, prevedendo: a) la forma esterna delle pubblicazioni; b) il numero annuo di pagine a disposizione per gli Atti e le Memorie; c) le modalità di presentazione e di approvazione dei testi d) le modalità di redazione e le modalità di diffusione. Il Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 4
Al termine di ogni anno accademico la Commissione presenta una relazione scritta sullo stato delle pubblicazioni, formulando altresì proposte e suggerimenti su tutte le questioni di competenza.