Regolamento

REGOLAMENTO GENERALE DELL’ACCADEMIA LIGURE DI SCIENZE E LETTERE
(approvato dal Consiglio Direttivo del 31 ottobre 2023)

Art. 1

I 100 Soci effettivi costituenti l’Accademia (art. 4 dello Statuto) sono assegnati per metà alla Classe di Scienze e per l’altra metà alla Classe di Lettere. Allo stesso modo sono ripartiti i 100 Soci corrispondenti.

I Soci effettivi e onorari, aventi diritto di voto, nel corso delle votazioni possono portare al massimo numero 3 deleghe pro capite (art. 9 dello Statuto).

I due Vicepresidenti eletti dall’Assemblea sono Presidenti della Classe di loro appartenenza e costituiscono con il Presidente dell’Accademia il Collegio di Presidenza.

Art.2

La divisione di una Classe in Sezioni (art. 3 dello Statuto) secondo i vari rami degli studi scientifici e umanistici deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le Classi sono suddivise in Sezioni come segue:

CLASSE DI SCIENZE:

I – Scienze mediche e farmaceutiche

II – Scienze tecniche

III – Scienze matematiche

IV – Scienze fisiche

V – Scienze chimiche

VI – Scienze della terra

VII – Scienze ambientali, biologiche, naturali

CLASSE DI LETTERE

I – Filosofia

II – Scienze giuridiche

III – Scienze economiche, politiche e sociali

IV – Storia, archeologia, geografia

V – Storia e critica delle arti

VI – Filologia, linguistica, letterature classiche e moderne

VII – Musicologia

Art.3

Gli elenchi dei Soci onorari, effettivi, corrispondenti e dei Benemeriti dell’Accademia potranno essere pubblicati annualmente. Non saranno oggetto di pubblicazione gli elenchi dei Soci soprannumerari che, depositati in Segreteria, sono consultabili a seguito di richiesta presentata al Consiglio Direttivo ed approvata dallo stesso.

Art.4

Ogni Socio effettivo e corrispondente è tenuto al pagamento di una quota associativa annua determinata anno per anno dal Consiglio Direttivo. Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno. Il Consiglio Direttivo stabilirà una maggiorazione della quota qualora questa sia versata oltre tale termine.

Art.5

I Soci effettivi e corrispondenti possono essere inseriti nella rispettiva categoria dei soprannumerari su loro esplicita richiesta (art. 5 dello Statuto) fatta pervenire al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può altresì inserire nella categoria dei soprannumerari i Soci morosi (sia effettivi che corrispondenti), alla scadenza del secondo anno di mancato pagamento della quota associativa annua. Una eventuale richiesta di permanenza o di reintegro nella propria categoria di appartenenza potrà essere accettata solo a seguito del pagamento di tutte le annualità arretrate.

I Soci soprannumerari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annua, non partecipano alle Assemblee ed alle votazioni e non concorrono a determinare il numero massimo dei Soci effettivi o corrispondenti dell’Accademia.

Art.6

Soci effettivi che vengano nominati onorari mantengono inalterato il diritto di partecipare alle Assemblee e di esprimere un loro voto. Tali Soci contano per il raggiungimento del quorum solo se partecipano alle riunioni per le votazioni.

l Consiglio Direttivo può proporre la nomina a Presidente Emerito quel Socio che abbia svolto per almeno due mandati la funzione di Presidente contribuendo in maniera significativa al miglioramento dell’Accademia. Il Presidente Emerito partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

La nomina a Presidente Emerito deve essere comunicata in occasione della cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico.

Vale per il Presidente Emerito quanto previsto per i Soci onorari (art.5 Statuto)

Art.7

Viene istituito l’elenco degli “Amici dell’Accademia”. In tale elenco potranno essere inseriti dal Consiglio Direttivo studiosi delle discipline scientifiche e umanistiche (segnalati da almeno due Accademici) e persone che dimostrino interesse verso le attività culturali dell’Accademia.

Gli Amici non hanno nessun dovere nei confronti dell’Accademia e non sono soggetti al pagamento di quote sociali annue di alcun genere, ma saranno inseriti in particolari liste di posta elettronica attraverso le quali riceveranno tutte le informazioni relative alle attività culturali dell’Accademia quali conferenze, eventi e sedute pubbliche, nonché aggiornamenti della Biblioteca.

Art.8

Per lo svolgimento di particolari attività, il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni che svolgono funzioni di consulenza nei confronti del Consiglio Direttivo stesso. Le proposte formulate dalle Commissioni possono diventare esecutive soltanto dopo la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce le modalità di realizzazione.

Art.9

Sono Commissioni permanenti dell’Accademia quelle che sovrintendono alla Biblioteca, alle Pubblicazioni ed ai Progetti.

Art.10

La Commissione permanente per la Biblioteca ha il compito di sovraintendere alla conservazione ed alla catalogazione del patrimonio librario dell’Accademia nonché all’acquisizione di nuovo materiale librario.

Art.11

La Commissione permanente per le Pubblicazioni ha il compito di sovraintendere alla pubblicazione dell’Annuario, degli Atti e delle Memorie dell’Accademia nonché di ogni altro volume od opuscolo edito dall’Accademia, proponendone i criteri formali e assicurando la tempestività della pubblicazione.

Art.12

La Commissione permanente per i Progetti cura l’elaborazione dei Progetti approvati dal Consiglio Direttivo.