Le modifiche apportate allo Statuto e Regolamento emanato dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi il 7 dicembre 1951, controfirmato dal Ministro della Pubblica Istruzione Antonio Segni, visto dal Guardasigilli Adone Zoli, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1952 (Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 3), pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», n. 85 del 9 aprile 1952, sono stampate in corsivo (anno 2004) ed in grassetto (anno 2018).
Art. 1
L’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, eretta in Ente Morale con R. Decreto 31 maggio 1928, quale Società Ligustica di Scienze e Lettere, trae le sue origini dalla Società Ligustica di scienze naturali e geografiche, fondata nel 1889 al fine di riprendere le tradizioni che collegano l’Istituto Nazionale Ligure, sorto nel 1798 come organo ufficiale della Repubblica Ligure, all’ Accademia delle Scienze, Lettere e Arti, cessata nel 1814.
Art. 2
L’Accademia non ha fini di lucro ed ha per scopo di contribuire con studi, pubblicazioni, conferenze e col conferimento di premi e di borse al processo così delle scienze fisiche, naturali, matematiche e mediche, come delle scienze morali, storiche, letterarie e giuridiche, avvicinando e collegando gli studiosi, collaborando allo sviluppo e alla diffusione del sapere.
Art. 3
L’Accademia si compone di due classi, una per le scienze fisiche, matematiche, naturali e mediche, l’altra per le scienze morali, storiche, letterarie e giuridiche, le quali prendono rispettivamente il nome di Classe di Scienze e Classe di Lettere.
Art. 4
Fanno parte dell’Accademia al massimo cento Soci effettivi, cento Soci corrispondenti, venti Soci onorari, un numero indeterminato di Soci sovrannumerari e di benemeriti.
Art. 5
I Soci corrispondenti sono scelti fra gli studiosi italiani e stranieri che hanno particolari meriti scientifici. I Soci stranieri non possono superare un quinto del numero totale dei corrispondenti.
I Soci effettivi sono scelti fra i Soci corrispondenti che, per la loro competenza specifica e la loro attività, possono collaborare e partecipare attivamente alla vita dell’Accademia.
I soci effettivi e corrispondenti che per ragioni di età, salute, cambio di residenza o altro impedimento non possano partecipare alle attività dell’Accademia, possono essere nominati a loro richiesta, dal Consiglio Direttivo, sovrannumerari e pertanto sono considerati in sovrannumero rispetto al numero massimo di soci previsto dall’art. 4. Essi mantengono la qualifica di Accademico ma sono esentati dalla partecipazione alle attività dell’Accademia e dalla contribuzione finanziaria annuale.
Possono essere eletti Soci onorari quegli scienziati e letterati di chiara fama ai quali l’Accademia voglia rendere particolare onore. Sette di loro possono essere stranieri.
Art. 6
Soci benemeriti sono proclamate quelle persone fisiche e giuridiche che abbiano arrecato straordinari benefici all’Accademia. La nomina a Socio benemerito a chi già sia socio di altra categoria, non toglie la precedente attribuzione, ma si aggiunge ad essa, esonerando dall’ annua contribuzione finanziaria.
Art. 7
Il Consiglio direttivo stabilisce quali categorie di Soci sono tenute al pagamento di una contribuzione annua e ne determina l’ammontare. La contribuzione deve essere versata dai soci entro il 31 marzo dell’anno di competenza.
Organi dell’Accademia
Art. 8
L’Accademia è retta, diretta e amministrata da un Consiglio direttiva composto da:
- un Presidente
- due Vice Presidenti, appartenenti rispettivamente a ciascuna delle due Classi
- un Segretario Generale
- due Segretari di Classe
- un Bibliotecario
- un Amministratore.
I due Vice Presidenti esercitano, di diritto, le funzioni di Presidente della loro rispettiva Classe.
Art. 9
Ogni Classe può dal Consiglio direttiva essere divisa in sezioni. Le sezioni possono del pari essere dal Consiglio direttivo soppresse e raggruppate.
Art. 10
Il Consiglio direttivo stabilisce ogni anno il numero dei Soci effettivi, corrispondenti, e onorari che possono essere eletti entro il limite dei posti vacanti.
Le proposte per l’elezione dei nuovi Soci (effettivi, corrispondenti, e onorari) dovranno essere presentate almeno da due Soci effettivi specificamente competenti e approvate dall’Assemblea appositamente convocata.
Ogni Socio effettivo può votare tanti nomi quanti sono i posti disponibili all’ atto della convocazione.
La votazione, consentita anche per lettera, risulterà valida se avrà votato almeno la metà degli aventi diritto.
Risultano nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti, comunque superiori alla metà dei votanti. A parità di voti prevale l’anzianità.
Art. 11
La proclamazione dei nuovi Soci e dei Benemeriti dell’Accademia ha luogo nella seduta inaugurale dell’anno accademico.
Art. 12
Le dimissioni di Soci effettivi e corrispondenti hanno effetto dall’anno accademico successivo a quello in cui sono state presentate.
Art. 13
I Soci effettivi eleggono per lettera il Presidente e i due Vice Presidenti. La votazione è valida se vi ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto. In caso contrario la votazione sarà ripetuta entro due mesi.
Art. 14
Il Presidente e i due Vice Presidenti vengono eletti se hanno ottenuto un numero di voti superiore alla metà dei votanti. Qualora, per qualcuna delle cariche predette non venga raggiunto il quorum, la votazione per tale carica sarà ripetuta con le modalità di cui all’ art. 13.
Le nomine del Presidente e dei due Vice Presidenti sono confermate secondo quanto disposto dalla legge.
Il Presidente sceglie fra i Soci il Segretario generale, l’Amministratore e il Bibliotecario e, su parere conforme di ciascuno dei due Vice Presidenti, nomina il rispettivo Segretario di Classe. Il Presidente e i due Vice Presidenti durano in carica tre anni. Nel caso di vacanza durante il triennio questa viene reintegrata con le modalità di cui sopra per il periodo residuo.
Il Presidente indice le elezioni alla scadenza del triennio.
Il Presidente e i due Vice Presidenti possono essere rieletti, consecutivamente, una sola volta.
Art. 15
Il Consiglio direttivo esercita l’amministrazione dell’Accademia; cura e disciplina l’edizione delle pubblicazioni accademiche e sovrintende in genere a tutta l’attività del sodalizio.
Art. 16
Il Presidente rappresenta l’Accademia; presiede e dirige le assemblee e le adunanze a classi riunite; nomina a tutte le cariche per le quali non sia diversamente disposto dal presente statuto; vigila i servizi di segreteria, di contabilità, di biblioteca e di archivio.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente più anziano d’età; in assenza di questo, dall’altro Vice Presidente; in assenza di entrambi i Vice Presidenti, dal Segretario generale o dal componente del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente è assistito nel proprio compito dal Segretario generale.
Art. 17
Il Segretario generale coordina l’attività e assiste il Presidente o chi ne faccia le veci nel governo dell’Accademia; attende alla corrispondenza epistolare e alla redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e di Assemblea; provvede, d’accordo col Presidente, all’invio degli inviti a tali adunanze.
Art. 18
I Segretari di Classe coadiuvano il Segretario generale nelle pratiche dell’Accademia; esercitano principalmente il servizio di segreteria nell’ambito della propria Classe, redigono i verbali delle sedute della Classe e a turno quelli delle adunanze a Classi riunite. Attendono, o direttamente o per mezzo del Segretario Generale, alla corrispondenza scientifica.
Art. 19
Il Bibliotecario conserva, ordina e custodisce l’archivio e la biblioteca; compila il catalogo e la relazione annuale sulla funzionalità e l’incremento della biblioteca stessa.
Art. 20
L’Amministratore riscuote le sovvenzioni e gli altri cespiti e redditi finanziari dell’Accademia, provvede ai pagamenti, che devono essere preventivamente approvati dal Presidente e, ove superino un valore prefissato, dal Consiglio direttivo. Redige e sottopone annualmente all’approvazione del Consiglio direttivo, e quindi dell’Assemblea ordinaria, il bilancio consuntivo dell’anno spirato e il bilancio preventivo dell’anno incipiente.
Art. 21
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Delle adunanze
Art. 22
Le adunanze hanno luogo nel corso dell’anno accademico.
Esse si distinguono in adunanze di Assemblea e adunanze di Classe; le une e le altre possono essere pubbliche o private.
Sono pubbliche quelle destinate alla trattazione di argomenti scientifici; private quelle destinate alla trattazione di materia amministrativa e altrimenti di oggetti per la loro natura riservati.
Una medesima adunanza può essere anche parzialmente pubblica e privata.
Art. 23
Le adunanze di Assemblea sono destinate alla trattazione di affari generali dell’Accademia e vi possono partecipare soltanto i Soci effettivi.
Esse sono valide in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Art. 24
Le adunanze di Assemblea sono ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria, che deve riunirsi almeno una volta per ogni anno accademico, viene convocata dal Presidente per discutere e approvare il bilancio, e per formulare gli orientamenti sui programmi culturali.
Le Assemblee straordinarie sono convocate per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta del revisore dei conti o della maggioranza dei Soci effettivi per discutere sulle più importanti questioni sociali.
Art. 25
Alle adunanze di Classe sono riservate particolarmente le trattazioni scientifiche, e vi partecipano i Soci di ciascuna Classe. Le due Classi possono pure, per comune consenso e per invito del Presidente, adunarsi insieme in adunanza a classi riunite.
Art. 26
La seduta inaugurale dell’anno accademico è pubblica a classi riunite, con inviti specifici ad autorità e studiosi qualificati. In tale seduta il Presidente, o un relatore per tale scopo da lui designato, dà conto del lavoro compiuto nell’anno decorso ed espone il programma per l’anno incipiente, dando poi notizie delle variazioni avvenute nell’albo sociale.
Art. 27
L’ordine del giorno di ogni adunanza è compilato dal Segretario generale e dai Segretari di Classe d’accordo col Presidente, seguendo le direttive eventualmente deliberate o suggerite dall’Assemblea o dalle Classi.
Art. 28
Tutti i Soci possono nelle adunanze partecipare alle discussioni.
Le deliberazioni sono valide per maggioranza assoluta di voti dei Soci effettivi. Le votazioni si compiono in modo palese, sempre che non si riferiscano a persone.
Degli Atti
Art. 29
L’Accademia pubblica annualmente i propri Atti che sono distribuiti in conformità delle norme regolamentari.
I lavori proposti per l’inserimento negli Atti debbono essere inediti. L’autore, o altro socio per lui, nel presentare e consegnare in una delle adunanze di Classe il manoscritto, ne dà comunicazione ai presenti. L’inserzione viene concessa o negata dal Consiglio direttivo.
Art. 30
Le notizie dell’attività e del movimento sociale vengono annualmente pubblicate negli Atti.
Dell’amministrazione
Art. 31
Il patrimonio dell’Accademia si compone;
- dei contributi dei soci,
- dei contributi degli Enti pubblici e di quelli liberamente elargiti da persone fisiche e giuridiche e destinati espressamente all’incremento del patrimonio,
- del patrimonio delle collezioni di atti e della biblioteca, nonché del patrimonio immobiliare,
- da donazioni e da ogni cespite che potrà esser acquisito nel rispetto della vigente normativa.
Art. 32
L’anno accademico e l’anno finanziario coincidono con l’anno solare. Per ciascun anno finanziario l’Assemblea nomina fra i membri un revisore dei conti effettivo ed uno supplente. Il revisore può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto. Il Revisore dei conti riferisce per iscritto all’Assemblea sull’andamento dell’amministrazione.
Art. 33
Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o che per qualsivoglia titolo siano da destinare ad incremento del patrimonio e le somme necessarie ai bisogni ordinari dell’Accademia devono essere depositate presso Istituti di credito designati dal Consiglio direttivo. Il Presidente ha il dovere di vigilare perché siano osservate le disposizioni di cui al comma precedente. L’Accademia può peraltro investire in forme redditizie le risorse eccedenti i bisogni ordinari.
Art. 34
Ogni anno il Presidente trasmette al Ministero competente una relazione motivata sull’ attività svolta dall’ Accademia nell’anno precedente.
Art. 35
Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere approvate dall’assemblea dei Soci effettivi con voti della maggioranza dei Soci iscritti. La votazione è consentita anche per lettera.
Art. 36
Non può in alcun modo essere fatto riparto tra i soci delle attività dell’Accademia. In caso di chiusura dell’Accademia stessa il patrimonio verrà integralmente destinato al Comune di Genova.
Art. 37
Regolamento
Il regolamento integrativo del presente Statuto è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.